Diga

Uffici Comunali Ufficio Tributi . I.M.U.

Imposta Municipale Propria
Che cos'è IMU
La nuova I.M.U. è disciplinata dalla Legge 160/2019, che ha abolito la IUC nelle componenti Imu e Tasi.
Chi la paga
Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.
Aliquote IMU anno 2023
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 28.04.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2023.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 5/2023.
Regolamento I.M.U.
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 del 28.09.2020, ha approvato il regolamento IMU.
Dichiarazione IMU
Le dichiarazioni di variazione I.M.U. dovono essere comunicate con apposito modello ministeriale, in distribuzione presso l'Ufficio Tributi, ed essere riconsegnate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione.

Rimborso / Compensazione IMU
Per richiedere il rimborso o la compensazione di somme versate in eccedenza, è necessario inoltrare istanza all'ufficio tributi, compilando l'apposito modello
(Clicca sull'immagine sottostante per scaricare il modello)
Aliquote IMU anno 2022
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 17.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2022.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 15/2022.
Aliquote IMU anno 2021
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 28.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2021.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 15/2021.
Aliquote IMU anno 2020
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 19 del 28.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2020.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 19/2020.
Aliquote IMU anno 2019
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 18.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2019.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 5/2019.
Aliquote IMU anno 2018
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 3 del 23.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2018.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 3/2018.
Aliquote IMU anno 2017
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 5 del 30.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2017.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 5/2017.
Aliquote IMU anno 2016
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 15 del 29.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2016.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 15/2016.
Aliquote IMU anno 2015
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 29 del 29.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2015.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 29/2015.
Aliquote IMU anno 2014
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 50 del 31.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha   approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2014.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 50/2014.
Aliquote IMU anno 2013
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 60/2013 del 30.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha modificato la propria precedente deliberazione n. 41/2013 del 21.09.2013 di approvazione delle aliquote e delle detrazioni comunali IMU.
Data di pubblicazione della deliberazione n. 60/2013 sul sito internet comunale: 3 dicembre 2013.
Cliccando sull'icona sotto riportata è possibile scaricare la deliberazione n. 60/2013.
Aliquote IMU anno 2012

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18/2012 del 29.05.2012, ha approvato le aliquote e le detrazioni comunali IMU per l'anno 2012.

Modalità  di pagamento

Il pagamento deve essere fatto esclusivamente utilizzando il modello F24, pagando in banca o presso gli uffici postali.

La legge di Stabilità  2013 (legge 228/2012), ha attribuito il gettito IMU quasi interamente ai Comuni, ad eccezione di quello per gli immobili a uso produttivo del gruppo catastale D, ne consegue che per quest'ultimi lo 0,76% dell'imponibile va versato allo Stato mentre la differenza  (tra aliquota base approvata dal Comune - 0,76%)  va versata al Comune.

Il codice catastale del Comune di Gargnano da utilizzare per il pagamento è: D924.
I codici tributo da inserire nell' F24 sono i seguenti:

Codice Tributo

Descrizione

3912

IMU su abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, c7, dl 201/2011) - comune

3913  - ESENTE NEL COMUNE DI GARGNANO -

IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale - comune

3914

IMU per i terreni quota comune

3916

IMU   per le aree fabbricabili quota comune

3918

IMU   per gli altri fabbricati quota comune

3925

IMU - per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d - stato

3930  

IMU -  per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D - incremento comune

 

 

E' possibile scaricare il modello qui clik e le relative istruzioni qui clik

Detrazioni
La detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze è pari ad euro 200,00. Detta detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età  non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell' unità  immobiliare adibita ad abitazione principale;
l'importo massimo di tale maggiorazione non può superare i 400,00 euro.
Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità  immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Determinazione base imponibile
 Ai fini della determinazione della base imponibile per l'abitazione principale al valore dell'immobile è possibile aggiungere il valore delle unità  pertinenziali esclusivamente per quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità  pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità  di uso abitativo.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Moltiplicatore

Categorie di immobili

160

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10

140

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80

per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10

80

per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

60    

65 (dal 2013)

per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
Tale moltiplicatore, a decorrere dal primo gennaio 2013, è elevato a 65.

55

per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità , alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Esenzioni
Sono esenti dall'imposta i terreni e fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di Gargnano in quanto rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani.
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