Bogliaco

Uffici Comunali Ufficio Tributi . I.C.I

Imposta Comunale sugli Immobili
Aliquote e Detrazioni

Con delibara di Consiglio Comunale n.  10 del  31  marzo 2011, questo Comune ha stabilito per l'anno 2011 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) Aliquota ordinaria riguardante agli "immobili diversi dalle abitazioni" pari al 6 per mille e
        relativa alle seguenti tipologie di immobili:

a.1) immobili delle categorie catastali A10, A11, B, C, D (ad esempio negozi,
garage non di pertinenza dell'abitazione principale, ecc.);
a.2) alle aree fabbricabili.

b) Aliquota ridotta pari al 4,8 per mille senza detrazione:

b.1) agli alloggi (categorie della A1 alla A9) locati, con contratto registrato, come
abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno
dell'immobile.
Nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà  al fine del riconiscimento dell'aliquota
agevolata.

c) Aliquota ridotta del 4,8 per mille con detrazione 150,00 € (da rapportare al periodo dell'anno
        durante il quale si è verificata tale destinazione) per:

c.1) Abitazione Principale:
- quella in cui il contribuente ed i suoi familiari hanno la residenza e che è
posseduta a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale;
- abitazione posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza
in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locati;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da cittadini italiani
residenti all'estero, a condizione che l'immobile non sia locato;
c.2) abitazione concessa in uso gratuito, senza esistenza di diritto reale di
godimento, ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) e di
secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli e
sorelle) purché residenti;
Nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente di presentare dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà  al fine del riconiscimento dell'agevolazione.
c.3) pertinenze dell'abitazione principale.
Si rammenta che nel caso in cui l'ammontare della detrazione, stabilita per
l'unità  immobiliare adibita ad abitazione principale, non trova capienza
nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per
la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

d) Aliquota maggiorata del 7 per mille per:

d.1) abitazioni tenute a disposizione (seconde case);
d.2) abitazioni sfitte;
d.3) alle abitazioni concesse in locazione o comodato senza le caratteristiche di
cui al punto b.1).

Con il  D.L. n. 93 del 27.05.2008 sono esentate  dell'I.C.I. le unità  immobiliari adibite ad:

* abitazione principale:
E' considerata abitazione principale quella:
- nella quale il contribuente ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e
che è posseduta a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale;
- posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che non risultino locati;
* pertinenze dell'abitazione principale.

L'esenzione si applica anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti
purchè siano rispettati i requisiti di cui all'art. 6 del regolamento comunale I.C.I.  

Articolo 6
Abitazioni in uso gratuito a parenti

1) Si considerano abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta che dell'applicazione della detrazione in qualsiasi misura stabilita, quelle concesse in uso gratuito, senza l'esistenza di un diritto reale di godimento, ai seguenti parenti:
 di primo grado in linea retta: (figli e genitori);
 di secondo grado in linea retta e collaterale: (nonni, nipoti di nonni, fratelli e
     sorelle) purché residenti.
2) L'uso gratuito è provato dall'assenza di locazione, dalla residenza anagrafica del parente nell'immobile e dall'esistenza di utenze di servizi pubblici intestate al parente.
È fatto obbligo al contribuente di presentazione all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  attestante la concessione in uso gratuito dell'alloggio al parente integrata da copie dalle utenze dei pubblici servizi (smaltimento rifiuti, acqua, energia elettrica, gas, telefono) intestate al parente e relative all'abitazione concessa in uso gratuito.

L'ambito di applicazione del decreto Legge n. 93 del 27.05.2008  è relativo a tutte le abitazioni ad esclusione di quelle di lusso categoria catastale A1, A8 e A9 non è applicabile alle abitazioni di cui al paragrafo b.1) e alle abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).

e) I terreni agricoli sono eseti dall'imposta.

Modalità  di pagamento

Ogni contribuente riceverà  dal Comune di Gargnano moduli pre-compilati per il vesamento dell'imposta
(in caso di mancato recapito rivolgersi all'ufficio Tributi per il ritiro del bollettino).

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITÀ DI EURO, PER DIFETTO SE LA FRAZIONE È INFERIORE A 49 CENTESIMI, E PER ECCESSO SE SUPERIORE.

L'IMPOSTA NON È DOVUTA SE UGUALE O INFERIORE A € 12,00 AI SENSI DELL'ART. 7   DEL 'REGOLAMENTO ENTRATE' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 22.11.1999 COSàŒ MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 28.03.2007.

Il versamento si potrà  effettuare in una delle seguenti modalità :

  • presso gli uffici postali sul c/c n. 22694665 intestato a COMUNE DI GARGNANO Versamenti I.C.I. Servizio di Tesoreria Via Roma 47 Gargnano;
  • Tramite il modello F24 presso un qualsiasi sportello abilitato;

Il pagamento dell'imposta dovrà  essere effettuato in due rate:

I ª RATA: deve essere versata entro il  16 giugno 2011 ed è pari al 50% di quanto dovuto sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

II ª RATA: deve essere versata entro  il  16 dicembre 2011 a saldo dell'imposta dovuta con eventuale conguaglio sulla I ª rata versata.

E' facoltà  del contribuente provvedere al versamento dell'intera rata entro il  16 GIUGNO 2011.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell' ICI dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, nel periodo che va dal 1° al 16 dicembre 2011. In tal caso devono essere corrisposti gli interessi, nella misura del 3% sull'importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto.

La ricevuta del pagamento deve essere conservata per eventuali controlli.

Esprimi il tuo giudizio sul servizio ricevuto

Deliberazione ICI anno 2011
Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2011 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2011.
Regolamento I.C.I.
Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15 febbraio 1999.
Ultima modifica/integrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31 Marzo 2011
Rimborsi
Per richiedere il rimborso di somme versate in eccedenza negli ultimi cinque anni, è necessario inoltrare istanza all'ufficio tributi, compilando l'apposito modello
(Clicca sull'immagine sottostante per scaricare il modello)
Deliberazione ICI anno 2010
Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2010 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2010.
Deliberazione ICI anno 2009
Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 19.03.2009 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2009.
Deliberazione ICI anno 2008
Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 3.03.2008 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2008.
Deliberazione ICI anno 2007
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 2.03.2007 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2007.
Deliberazione ICI anno 2006
Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 27.02.2006 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2006.
Deliberazione ICI anno 2005
Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 1.02.2005 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2005.
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