Aliquote e Detrazioni | |
Con delibara di Consiglio Comunale n. 10 del 31 marzo 2011, questo Comune ha stabilito per l'anno 2011 le seguenti aliquote I.C.I.: a) Aliquota ordinaria riguardante agli "immobili diversi dalle abitazioni" pari al 6 per mille e
b) Aliquota ridotta pari al 4,8 per mille senza detrazione:
c) Aliquota ridotta del 4,8 per mille con detrazione 150,00 € (da rapportare al periodo dell'anno
d) Aliquota maggiorata del 7 per mille per:
Con il D.L. n. 93 del 27.05.2008 sono esentate dell'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad:
L'ambito di applicazione del decreto Legge n. 93 del 27.05.2008 è relativo a tutte le abitazioni ad esclusione di quelle di lusso categoria catastale A1, A8 e A9 non è applicabile alle abitazioni di cui al paragrafo b.1) e alle abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.). e) I terreni agricoli sono eseti dall'imposta. | |
Modalità di pagamento | |
Ogni contribuente riceverà dal Comune di Gargnano moduli pre-compilati per il vesamento dell'imposta IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITÀ DI EURO, PER DIFETTO SE LA FRAZIONE È INFERIORE A 49 CENTESIMI, E PER ECCESSO SE SUPERIORE. L'IMPOSTA NON È DOVUTA SE UGUALE O INFERIORE A € 12,00 AI SENSI DELL'ART. 7 DEL 'REGOLAMENTO ENTRATE' APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 22.11.1999 COSàŒ MODIFICATO DALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 28.03.2007. Il versamento si potrà effettuare in una delle seguenti modalità :
Il pagamento dell'imposta dovrà essere effettuato in due rate: I ª RATA: deve essere versata entro il 16 giugno 2011 ed è pari al 50% di quanto dovuto sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; II ª RATA: deve essere versata entro il 16 dicembre 2011 a saldo dell'imposta dovuta con eventuale conguaglio sulla I ª rata versata. E' facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'intera rata entro il 16 GIUGNO 2011. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell' ICI dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione, nel periodo che va dal 1° al 16 dicembre 2011. In tal caso devono essere corrisposti gli interessi, nella misura del 3% sull'importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto. La ricevuta del pagamento deve essere conservata per eventuali controlli. | |
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Deliberazione ICI anno 2011 | |
Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2011 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2011. | |
Deliberazione ICI anno 2010 | |
Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2010 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2010. | |
Deliberazione ICI anno 2009 | |
Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 19.03.2009 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2009. | |
Deliberazione ICI anno 2008 | |
Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 3.03.2008 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2008. | |
Deliberazione ICI anno 2007 | |
Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 2.03.2007 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2007. | |
Deliberazione ICI anno 2006 | |
Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 27.02.2006 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2006. | |
Deliberazione ICI anno 2005 | |
Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 1.02.2005 concernente le aliquote e le detrazioni previste per l'anno d'imposta 2005. | |